Il bando Consip per i viaggi d’istruzione non è obbligatorio: riguarda solo gli affidamenti sopra soglia ed è una misura transitoria. Le scuole, in quanto amministrazioni sub-centrali, possono affidare direttamente i viaggi fino a 143.000 euro e usare la procedura negoziata fino a 221.000 euro; per i corsi di lingua all’estero la soglia sale a 750.000 euro. Viaggi culturali, attività ludiche e corsi di lingua, avendo natura diversa, possono inoltre essere affidati separatamente sotto soglia. Lo ha chiarito l’ANAC su sollecitazione di FIAVET (parere dell’8 ottobre 2025).
Una guida per Dirigenti Scolastici e DSGA per orientarsi tra Codice dei Contratti, soglie comunitarie e procedure di affidamento
Negli ultimi mesi il tema dell’affidamento dei viaggi d’istruzione e dei viaggi studio all’estero ha generato non poca confusione nelle segreterie scolastiche. La domanda che ricorre più spesso è una sola: siamo obbligati a passare dal bando Consip per organizzare i nostri viaggi?
La risposta, come chiarito da FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo) in una recente nota indirizzata proprio ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, è no. E le ragioni meritano di essere spiegate con ordine.
Il contesto: il nuovo Codice dei Contratti e la digitalizzazione delle gare
Nel 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), che ha introdotto l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di processare le gare sopra soglia attraverso piattaforme certificate. Per poterlo fare, le amministrazioni devono qualificarsi come stazioni appaltanti: un processo che richiede investimenti, formazione del personale e competenze tecniche che il mondo della scuola, fin da subito, ha mostrato di non poter sostenere autonomamente.
Per superare l’impasse, il MIM ha promosso una novella legislativa (D.L. 71/2024) in base alla quale saranno gli Uffici Scolastici Regionali (USR) a qualificarsi come stazioni appaltanti e a gestire, a regime, le gare d’appalto per le scuole del proprio distretto.
Perché è intervenuto Consip
A luglio 2025 gli USR non erano ancora operativi in vista dell’anno scolastico 2025/2026. Per coprire questo vuoto transitorio, il MIM ha chiesto a Consip di bandire una gara per accreditare, tramite un accordo quadro, i fornitori del turismo scolastico e dei viaggi studio all’estero.
Il punto che FIAVET sottolinea con forza è questo: il bando Consip riguarda esclusivamente gli affidamenti sopra soglia. Non è uno strumento obbligatorio per la generalità dei viaggi, né l’unica strada percorribile dalle scuole.
Il chiarimento ANAC: le scuole sono amministrazioni sub-centrali
Il passaggio decisivo arriva dal parere reso dall’ANAC l’8 ottobre 2025, in risposta a una richiesta di FIAVET. L’Autorità ha chiarito che, essendo inquadrate come amministrazioni sub-centrali, le istituzioni scolastiche possono affidare servizi e forniture secondo le modalità dell’art. 62, comma 6, lettera c) fino alle soglie previste dall’art. 14, comma 1, lettera c) del Codice.

In concreto, questo significa che:
- Per viaggi di importo inferiore a 143.000 euro, le scuole possono ricorrere all’affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettera b, D.lgs. 36/2023), anche senza consultazione di più operatori economici.
- Per viaggi di importo pari o superiore a 143.000 euro e fino a 221.000 euro (soglia comunitaria per i viaggi d’istruzione), le scuole possono procedere tramite procedura negoziata senza bando (art. 50, comma 1, lettera e), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
- Per i corsi di lingua all’estero la soglia è nettamente più alta: 750.000 euro. Un dato rilevante, che amplia in modo significativo il margine di operatività sotto soglia per i programmi di studio linguistico.
Nota sulle soglie: per gli anni 2026 e 2027 gli importi indicati saranno rispettivamente 140.000 e 216.000 euro.
Categorie “non omogenee”: la chiave per le procedure sotto soglia
C’è un secondo principio, altrettanto importante, evidenziato dal parere ANAC e ripreso da FIAVET. Di norma, quando un appalto ha a oggetto forniture e servizi riconducibili a una categoria omogenea — cioè prestazioni affini per natura, funzione o caratteristiche tecniche — è obbligatorio prevedere un’unica procedura, eventualmente suddivisa in lotti.

Tuttavia, l’ANAC riconosce che nel settore dei viaggi esistono categorie di natura e finalità intrinsecamente diverse, e quindi “non omogenee”:
- Viaggi con finalità culturali o formative (i classici viaggi d’istruzione)
- Viaggi con prevalente componente ludica (settimane bianche, pacchetti sportivi, ecc.)
- Corsi di lingua all’estero
Quando i servizi hanno natura e finalità realmente differenti, la scuola può affidarli con procedure autonome e separate, ciascuna sotto soglia, senza dover cumulare i valori dei singoli affidamenti e senza incorrere nel divieto di artificioso frazionamento previsto dall’art. 14, comma 6, del Codice.
In altre parole: un corso di lingua all’estero, un viaggio d’istruzione culturale e una settimana bianca non vanno necessariamente sommati in un’unica gara sopra soglia. Possono essere gestiti come affidamenti distinti, coerenti con la reale natura di ciascun servizio.
Lo strumento operativo: i codici CPV
Le categorie di affidamento sono identificate attraverso i codici CPV (Common Procurement Vocabulary). Per restare correttamente nell’ambito del sotto soglia, FIAVET suggerisce — a titolo indicativo, e fermo restando ogni valutazione della stazione appaltante — l’utilizzo di codici CPV differenziati per le diverse tipologie di servizio. Tra gli esempi indicati:
Codici CPV e servizi principali
80580000-3 – Organizzazione di corsi di lingua – 750.000 €
80000000-4 – Servizi di istruzione e formazione (Erasmus) – 221.000 €
63511000-4 – Organizzazione di viaggi tutto compreso – 221.000 €
63500000-4 – Servizi di agenzie di viaggio e operatori turistici – 221.000 €
60172000-4 – Noleggio autobus e pullman con autista – 221.000 €
92620000-3 – Servizi connessi con lo sport (settimane bianche) – 221.000 €
FIAVET precisa di aver richiesto un parere all’ANAC sulla validità dei CPV indicati e di essere in attesa di riscontro. L’indicazione va quindi intesa come orientativa.
Consip non è l’unica strada
Un ultimo chiarimento riguarda proprio gli affidamenti sopra soglia. Anche in presenza di un accordo quadro Consip, la stazione appaltante conserva la possibilità di attivare strumenti di negoziazione alternativi: si tratta di un’ipotesi eccezionale, ammessa dal giudice amministrativo solo se adeguatamente motivata e a condizione di dimostrare di aver conseguito condizioni migliorative rispetto alla convenzione quadro (parere ANAC n. 54 del 16/10/2024).
Soprattutto, Consip non è l’unica centrale di committenza qualificata a cui le scuole possono rivolgersi. Il Codice consente alle istituzioni scolastiche di avvalersi anche di altre stazioni appaltanti qualificate — centrali di committenza regionali, provinciali o territoriali — nonché degli stessi USR, laddove operativi e qualificati.
In sintesi: cosa può fare una scuola oggi
Per orientare la programmazione, ecco i punti fermi:
- La grande maggioranza dei viaggi rientra sotto soglia e può essere affidata con procedure semplificate (affidamento diretto fino a 143.000 €, procedura negoziata fino a 221.000 €; 750.000 € per i corsi di lingua).
- I servizi di natura diversa possono essere affidati separatamente, senza obbligo di cumulo, valorizzando le categorie non omogenee.
- Il bando Consip riguarda solo il sopra soglia e non è obbligatorio in via esclusiva.
- Esistono strade alternative anche per il sopra soglia.
Questa flessibilità non è soltanto una semplificazione amministrativa: è anche, come ricorda FIAVET, una garanzia di maggiore partecipazione degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese del settore, e di piena concorrenza a vantaggio della qualità dell’offerta che arriva alle scuole.
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Fonte normativa e interpretativa: nota di FIAVET Lombardia (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo) a firma del Presidente Giordano Nobile, indirizzata ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA. Riferimenti: D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), D.L. 71/2024, pareri ANAC dell’8 ottobre 2025 e n. 54 del 16/10/2024. Il presente articolo ha finalità informative; per ogni decisione operativa si raccomanda la valutazione della stazione appaltante competente.
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