CONDIZIONI GENERALI

1. REGIME AMMINISTRATIVO.

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18 comma VI del Cod. Tur. l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al comma 4.

2. DEFINIZIONI.

Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio. Il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 3 o offrendo al turista anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione.
b) intermediario. Il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 3 verso un corrispettivo forfetario.
c) turista. L’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.

“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzato, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art.36 che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’ art.35 e Cod. Tur.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 21 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

4. FONTI LEGISLATIVE.

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al turista. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.79 del 23.5.11 (Codice del Turismo) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE – SCHEDA TECNICA.

Organizzazione Tecnica VIVA International. viale Bianca Maria, 35 20122 Milano, Autorizzazione Comune di Milano PG 545689/2017. Ai sensi dell’art.50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n.206/2005) è stata stipulata una polizza assicurativa RCT n° 37132300123 della CATTOLICA. I prezzi sono calcolati in base ai cambi del giorno ed espressi in euro in unità intere, i centesimi si intendono,”00” ad esempio 314 = 314,00. Dove richiesto il viaggio i programmi sono realizzati in collaborazione con vettori aerei I.A.T.A. e basati su tariffe aeree in vigore nel 2022. VIVA International informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 e della sua/loro eventuale inclusione nella cd “black list” prevista nel medesimo Regolamento. Modalità e condizioni di sostituzione del turista (Art. 39 Cod.Tur.) come da punto 10 delle presenti condizioni. Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod.Tur.) come da punto 6 delle presenti condizioni. Catalogo diffuso a Gennaio 2022.

6. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, (per i minori dal genitore o dal legale rappresentante). L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia viaggi intermediaria. Eventuali richieste particolari devono essere comunicate all’atto dell’iscrizione. Pur assicurando che sarà fatto il possibile per soddisfarle non potranno essere considerate vincolanti ai fini della validità dell’iscrizione. Per i minori: il genitore o il legale rappresentante dei minori deve provvedere a fornire sul modulo d’iscrizione, o comunque prima della partenza dell’iscritto, l’indirizzo presso il quale sia sempre reperibile, al fine di essere interpellato qualora si rendesse necessaria una sua decisione. In caso di inosservanza o di irreperibilità le decisioni prese da VIVA International saranno considerate come valide, riconoscendosi anche i relativi esborsi eventualmente effettuati in forza di tali decisioni. Ad ogni studente è richiesto un comportamento corretto. In caso di gravi infrazioni la direzione del Centro, dopo ammonimenti verbali, previa comunicazione ai genitori, provvederà al rimpatrio dello studente con spese a carico del partecipante e senza alcun rimborso. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. prima dell’inizio del viaggio. Ai sensi dell’art.32 comma 2, Cod.Tur.,nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt.50 e 45 del D.Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt.64 e ss. del D.Lgs 206/2005.

7. PAGAMENTI

La misura dell’acconto, del 30% del prezzo del pacchetto turistico, è da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa, oltre a eventuali spese di iscrizione. Il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga in una data inferiore ai 30 giorni, il turista dovrà effettuare il pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto, anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione (cd. “voucher”) o i titoli di trasporto – con conseguente applicazione delle penali di cancellazione previste dal successivo art. 10, comma IV. I pagamenti potranno essere effettuati online via Paypal o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Filiale di MILANO -AGENZIA 13 IBAN IT19Z05696016120 00009711X68 intestato a VIVA International S.r.l. Viale Bianca Maria, 35 Milano.

8. PREZZO

l prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi successivamente intervenuti e comunicati sul sito web di VIVA International o tramite altri canali di comunicazione. Per tutte le prenotazioni confermate, il prezzo potrà essere variato fino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• di carattere amministrativo o tributario in Italia o nel paese ospitante;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione (vedi scheda tecnica).
La revisione al rialzo non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. La percentuale si applicherà anche nel caso di gruppi precostituiti o viaggi ad “hoc” a meno che essa non venga espressamente indicata in misura diversa nel contratto. Ogni aumento esclude sempre le spese di apertura pratica e altre quote che non si riferiscono direttamente al pacchetto turistico.

9. RECESSO DEL TURISTA

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto versato di cui all’art. 7 comma 2 – oltre all’importo del biglietto aereo qualora già emesso e non rimborsabile, le penali di annullamento di seguito indicate (salvo dove diversamente indicato sulla scheda prodotto):
• 10% fino a 30 giorni prima della partenza del viaggio
• 30% fino a 21 giorni prima della partenza del viaggio
• 50% fino a 11 giorni prima della partenza del viaggio
• 75% fino a 3 giorni prima della partenza del viaggio
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”.
Nessun rimborso dopo tali termini ed in caso di mancata presentazione alla partenza o rinuncia in corso di viaggio.
N.B. Le spese di iscrizione non vengono mai rimborsate. Analogamente non si darà luogo a rimborso nei casi di mancanza o inesattezza della documentazione personale di espatrio. Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod.Tur., si comunica al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 52 e ss. del Cod. del Consumo, D.L. 6.9.2005, n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21/2/2014 n. 21. Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste ed indicate nelle Condizioni Generali e regolamento operativo. Ai sensi dell’art.59 del Cod.Consumo, D.L. 6.9.05, n.206 modificato in seguito al D.lgs 21.2.14 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili dal turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.

10. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 9). Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art.9) l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 9, 4° comma, qualora fosse egli ad annullare. Per eventuali modifiche da parte del turista riguardanti data di partenza, località, centro studi, tipologia di corso, sistemazione e viaggio, l’organizzatore applicherà € 50 come concorso spese oltre ad eventuali penali per biglietto aereo, qualora già emesso.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da VIVA International nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a VIVA International né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

12. SOSTITUZIONI

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possono essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica

13. OBBLIGHI DEI TURISTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario e dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. In particolare, la mancata effettuazione di escursioni a causa di condizioni meteorologiche valutate non idonee dal partecipante, non dà diritto al rimborso. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art.46 Cod.Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod.Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla CCV, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli artt.1783 e 1784 del Codice Civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve, a pena di decadenza, essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante la tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 C.C.. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ai sensi e con gli effetti di cui all’art.67 Cod.Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista – a catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

ADDENDUM. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI.

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione)nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art.5; art.11; art.16. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (intermediario, soggiorno ecc.).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.